Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.
      3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
      4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
      5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
      6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.